Regolamento§ i

Art. 156

In vigore dal 16 mar 1905
Prima di fissare il capitolato speciale per opere marittime la destinazione di spazi acquei, di spiaggie o di arenili ad uso di cantieri o di luoghi di deposito a favore delle imprese, gl'ingegneri capi del genio civile debbono prendere preventivi accordi per iscritto colla Capitaneria di porto. In un congruo termine, in ogni caso non minore di giorni quindici, prima che debba avere luogo l'effettiva occupazione delle aree, gli Uffici stessi debbono darne avviso alla competente autorità marittima, perché provveda a renderle disponibili. La consegna di queste aree, quando non siano destinate come sede delle opere, sarà fatta alle imprese da un ufficiale della Capitaneria di porto, con l'intervento dell'ingegnere capo del genio civile, o di chi per esso. In ogni caso non potranno venire consegnate alle imprese che le aree designate e indispensabili pei lavori. Dopo ultimati i lavori, la riconsegna delle aree che hanno servito per uso di cantieri o di luoghi di deposito sarà fatta dalle imprese alle Capitanerie di porto con l'intervento dell'ingegnere direttore dei lavori.
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