Regolamento›§ i
Art. 160
In vigore dal 16 mar 1905
Gli ufficiali del genio civile, nel dare avviso alle Capitanerie di porto dell'intraprendimento dei lavori dati in appalto, designeranno il nome dell'appaltatore e del suo rappresentante, e trasmetteranno alle Capitanerie stesse un estratto della parte del capitolato speciale d'appalto che ad esse può interessare.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-160