Regolamento›§ i
Art. 164
In vigore dal 16 mar 1905
Quando, per conseguenza di gravi burrasche o di piene di torrenti, si verificassero notevoli alterazioni nelle condizioni delle spiaggie, gli Uffici del genio civile provvederanno a speciali accurate ispezioni, attingendo anche notizie dagli Uffici di porto e ne informeranno quindi il Ministero dei lavori pubblici, presentando le loro proposte pei provvedimenti che stimassero opportuni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-164