Regolamento›§ i
Art. 163
In vigore dal 16 mar 1905
In quelle spiaggie nelle quali si verificano frequenti e rilevanti variazioni di fondali, dovranno fare particolari e speciali osservazioni gli Uffici del genio civile nei riguardi tecnici, e le Capitanerie di porto nei riguardi della navigazione e del commercio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-163