Regolamento›§ i
Art. 165
In vigore dal 16 mar 1905
Gl'ingegneri capi del genio civile ed i capitani di porto disporranno di comune accordo perché ad ogni biennio sia compiuta, per mezzo dei dipendenti ufficiali, un'ispezione generale del litorale compreso nella rispettiva loro giurisdizione, allo scopo di riconoscere quali abusi, innovazioni od alterazioni di regime siano avvenute.
Del risultato di tali ispezioni gli Uffici del genio civile e le Capitanerie di porto informeranno i Ministeri dai quali dipendono.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-165