Regolamento›§ i
Art. 169
In vigore dal 16 mar 1905
Quando le domande di concessione abbiano per oggetto la costruzione di opere portuarie contemplate dall' della legge o l'occupazione di opere esistenti, gli Uffici del genio civile dovranno innanzi tutto riferirne al Ministero dei lavori pubblici, esponendo il loro avviso al riguardo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-169