Regolamento›Capo III
Art. 174
In vigore dal 16 mar 1905
I Comuni od i Consorzi, allorchè dispongono per l'esecuzione di opere marittime, sia ordinarie che straordinarie, debbono informarne la Prefettura, la quale ne avviserà il competente Ufficio del genio civile per la sorveglianza che deve esercitare su di esse, à termini di legge.
Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato pei lavori pubblici
TEDESCO.
Visto, per gli effetti dell'art. 674 del regolamento 4 maggio 1885, n. 3074, per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.
Il ministro del tesoro
L. LUZZATTI.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-174