Art. 1

In vigore dal 16 mar 1905
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visti gli del R. decreto 2 aprile 1885, n. 3095, che approva il testo unico della legge 16 luglio 1884, n. 2518, con le disposizioni del titolo IV, porti, spiagge e fari della preesistente legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici; Visto il R. decreto 9 maggio 1901, n. 327, con cui fu approvato il regolamento per la esecuzione della legge 2 aprile 1885 (testo unico), n. 3095, sui porti, spiagge e fari; Udito il parere del Consiglio dell'industria e del commercio, e del Consiglio di Stato; Udito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È approvato l'unito regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, per la esecuzione della legge 2 aprile 1885 (testo unico), n. 3095, sui porti, spiagge e fari. È abrogato il regolamento approvato con R. decreto 9 maggio 1901, n. 327, per la esecuzione della legge medesima. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Racconigi, addì 26 settembre 1904. VITTORIO EMANUELE. GIOLITTI. TEDESCO. Visto, Il guardasigilli: RONCHETTI.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-rd-1

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo