Regolamento›Capo III
Art. 17
In vigore dal 16 mar 1905
I porti-canali ed i canali della laguna di Venezia, per quella parte che interessa il commercio marittimo e per l'armatura delle foci, sono considerati come opere marittime in base all' ultimo comma dell' della legge.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-17