RegolamentoCapo III

Art. 14

In vigore dal 16 mar 1905
Per i porti o spiaggie di 1ª categoria, le spese riguardanti la sicurezza dell'approdo e dell'ancoraggio, indicate nell' della legge, sono a carico esclusivo dello Stato, e ad esse si provvede coi fondi stanziati nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici. A quelle invece riguardanti la difesa militare e la sicurezza dello Stato si provvede coi fondi dei Ministeri della guerra e della marina, a seconda del caso, e tali opere potranno essere eseguite a cura dei Ministeri medesimi, previa intelligenza con quello dei lavori pubblici.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-14

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo