Regolamento›Capo III
Art. 14
In vigore dal 16 mar 1905
Per i porti o spiaggie di 1ª categoria, le spese riguardanti la sicurezza dell'approdo e dell'ancoraggio, indicate nell' della legge, sono a carico esclusivo dello Stato, e ad esse si provvede coi fondi stanziati nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici.
A quelle invece riguardanti la difesa militare e la sicurezza dello Stato si provvede coi fondi dei Ministeri della guerra e della marina, a seconda del caso, e tali opere potranno essere eseguite a cura dei Ministeri medesimi, previa intelligenza con quello dei lavori pubblici.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-14