Regolamento›Capo III
Art. 16
In vigore dal 16 mar 1905
Quando una stessa opera interessa promiscuamente varie amministrazioni dello Stato, la spesa relativa viene ripartita in ragione dell'interesse rispettivo.
Se per un'opera progettata od in corso di esecuzione, diretta a soddisfare alle esigenze della navigazione e del commercio, siano richieste modificazioni per renderla propria a soddisfare le esigenze della guerra o della marina per la difesa militare e per la sicurezza dello Stato, o per il servizio della Sanità marittima, della dogana e di altre amministrazioni, la maggior spesa a cui tali modificazioni daranno luogo è a carico esclusivo della interessata amministrazione.
La maggiore spesa sarà determinata di comune accordo fra il Ministero dei lavori pubblici e le altre amministrazioni interessate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-16