RegolamentoCapo III

Art. 19

In vigore dal 16 mar 1905
Agli accordi che le provincie e i Comuni facessero fra di loro, valendosi della facoltà di cui all' della legge, l'Amministrazione dello Stato s'intende estranea per ciò che riguarda la riscossione delle quote relative alle opere obbligatorie. La riscossione sarà fatta secondo le quote rispettivamente ad essa Provincie o Comuni assegnate col decreto di classificazione del porto, salvo agli enti interessati di provvedere, in via di conguaglio fra di loro, ai rimborsi che risultassero dovuti in base agli accordi sovraccennati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-19

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