RegolamentoCapo III

Art. 24

In vigore dal 16 mar 1905
Il Ministero dei lavori pubblici trasmetterà ogni anno a quello del tesoro la liquidazione delle spese sostenute per ciascun porto, in quanto siano ripartibili fra lo Stato e gli enti interessati, distinguendo le spese ordinarie da quelle straordinarie, e indicando il titolo e la natura di ciascuna di esse, nonché il modo di ripartizione. Per tale oggetto si useranno gli uniti moduli nn. 1 e 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-24

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo