RegolamentoCapo IV

Art. 29

In vigore dal 16 mar 1905
L'imposizione della tassa supplementare è fatta per decreto Reale, su proposta concorde dei Ministeri dei lavori pubblici, delle finanze e della marina, e dopo sentito il Consiglio del commercio e il Consiglio di Stato, secondo quanto è disposto nel terzo comma dell' della legge. Col decreto stesso saranno stabilite le norme per l'applicazione della tassa supplementare, prescrivendo le necessarie cautele, mediante controllo da esercitarsi dall'ufficio incaricato dell'emanazione degli ordini di introito indicati dall' del regolamento approvato col R. decreto 27 dicembre 1896, n. 584, affinché la tassa supplementare venga a cessare appena che le riscossioni in base ad essa verificatesi abbiano raggiunto il costo effettivo dell'opera. Per decreto Reale, sulla proposta concorde dei Ministeri dei lavori pubblici, delle finanze e della marina, potrà farsi cessare la imposizione della tassa supplementare d'ancoraggio, quando sia riconosciuto che non esista più il bisogno per provvedere alle spese dell'opera per la quale fu concessa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-29

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo