RegolamentoCapo IV

Art. 32

In vigore dal 16 mar 1905
L'ufficiale incaricato della riscossione informerà bimestralmente delle somme introitate e dei versamenti fatti, con l'indicazione del vaglia relativo, l'Ufficio del genio civile, sotto l'alta sorveglianza del quale l'opera viene eseguita. Tali informazioni saranno poi dallo stesso Ufficio del genio civile riferite al Ministero dei lavori pubblici.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-32

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