Regolamento›Capo IV
Art. 30
In vigore dal 16 mar 1905
Il Ministero dei lavori pubblici trasmetterà copia del decreto, di cui nel precedente articolo, a quelli della marina e delle finanze, pei provvedimenti relativi alla riscossione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-30