Regolamento›Capo III
Art. 25
In vigore dal 16 mar 1905
I progetti di liquidazione, di cui nel precedente articolo, saranno a cura del Ministero del tesoro, trasmessi, a mezzo delle Prefetture, agli enti interessati, acciocchè prendano cognizione dei pagamenti che debbano fare.
Avendosi ricorsi, non sarà sospesa l'esazione, ma sarà fatta restituzione, se ed in quanto risulterà dovuta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-25