RegolamentoCapo III

Art. 25

In vigore dal 16 mar 1905
I progetti di liquidazione, di cui nel precedente articolo, saranno a cura del Ministero del tesoro, trasmessi, a mezzo delle Prefetture, agli enti interessati, acciocchè prendano cognizione dei pagamenti che debbano fare. Avendosi ricorsi, non sarà sospesa l'esazione, ma sarà fatta restituzione, se ed in quanto risulterà dovuta.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-25

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