Regolamento›Capo III
Art. 22
In vigore dal 16 mar 1905
Prima d'intraprendere nuove opere straordinarie, non fatte obbligatorie per legge, nei porti di 2ª e 3ª classe della 2ª categoria, o in quella della 1ª categoria assimilati alle stesse classi per le opere riguardanti il commercio, il Ministero dei lavori pubblici promuoverà, per mezzo delle Prefetture, l'assenso degli enti interessati prescritto dall' della legge.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-22