Regolamento›Capo IV
Art. 27
In vigore dal 16 mar 1905
La domanda, di cui nel precedente articolo, dovrà essere presentata per mezzo del prefetto, il quale, dopo sentiti i Consigli delle provincie e dei comuni interessati, quando non risulti che siano d'accordo col Municipio richiedente, e sentito pure l'Ufficio del genio civile, ne riferirà al Ministero dei lavori pubblici, esponendo in merito il proprio avviso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-27