RegolamentoCapo III

Art. 18

In vigore dal 4 ott 1912
Il riparto dei contributi provinciali e comunali alle spese portuali sarà fatto mediante il prospetto (modulo n. 1) tenendo presenti le seguenti norme: Contributi provinciali. 1. Saranno per ogni porto comprese nell'elenco (modulo n. 1) tutte le Provincie che si servono del porto per esportazioni ed importazioni. 2. Per una Provincia sede di uno o più porti, si farà eguale ad 1 il coefficiente e ciò per ciascuna contribuzione relativa ai diversi porti eventualmente compresi nella Provincia. 3. Per una Provincia non sede di porto ed interessata ad un solo scalo marittimo il coefficiente sarà fatto uguale a 0,80. 4. Una Provincia non sede di porto e che sia interessata a n porti, dovrà essere compresa negli elenchi degli n porti ma nel calcolo delle diverse quote si adotteranno n coefficienti il cui complesso sia eguale a 0,80 e che singolarmente stiano fra loro in ragione inversa della distanza del capoluogo di Provincia dai diversi porti di cui la Provincia si serve. 5. Una Provincia sede di porto, ed interessata ad uno o più porti fuori Provincia, concorrerà nelle spese di questi ultimi come ai commi 3 e 4, se tutta interessata. E, se interessata parzialmente, concorrerà in misura della popolazione e della ricchezza della sola parte interessata e in base alla distanza del porto dal centro di densità della popolazione interessata adottandosi il coefficiente 0,80. 6. Pel reparto dei coefficienti di cui al comma 4 si farà uso del modulo n. 2. Contributi comunali. 1. Saranno compresi nell'elenco modulo n. 1 i Comuni che sono in condizione di trarre dal porto particolari diretti vantaggi. Saranno pure compresi nell'elenco quei Comuni cospicui, residenze delle agenzie marittime e dei commercianti del porto, pei quali l'interesse al porto stesso è ben maggiore di quello della generalità dei Comuni compresi nella zona servita. Purchè si trovino nelle accennate condizioni saranno inclusi nell'elenco anche i Comuni appartenenti a Provincie diverse da quella in cui si trova il porto. 2. Pei Comuni sede di uno o più porti il coefficiente si farà eguale ad 1 per ciascun porto. Si adotterà uguale ad uno il coefficiente anche pei Comuni non sede di porto ma che dal medesimo traggono i maggiori vantaggi perché luogo di residenza delle agenzie e dei commercianti. 3. Per tutti gli altri Comuni da considerare nel riparto delle spese di un porto si adotterà il coefficiente di 0,30 se interessati ad un solo porto. 4. I Comuni invece interessati a più porti dovranno essere compresi negli elenchi degli n porti, ma nel calcolo delle diverse quote si adotteranno n coefficienti la cui somma non superi 0,30 e che singolarmente, per ciascun porto, stiano fra loro in ragione inversa della distanza dal centro del Comune dal porto. 5. Per il riparto dei coefficienti si farà uso del modulo n. 2. Per principale dei tributi diretti, di cui nel modulo n. 1, è da intendersi l'imposta erariale (ricchezza mobile, terreni e fabbricati) depurata degli accessori, e cioè senza i decimi, le sovraimposte, le quote di reimposizione, i due centesimi addizionali delle Provincie danneggiate dal terremoto, le spese di distribuzione e l'aggio di riscossione. La cifra relativa sarà fornita dal Ministero delle finanze e per esso dalle locali agenzie delle imposte.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-18

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