Regolamento›Capo V
Art. 36
In vigore dal 16 mar 1905
Il progetto e la relazione, quando siano stati definitivamente approvati dai Corpi tecnici consulenti, di cui al precedente articolo, saranno dal Ministero dei lavori pubblici comunicati insieme alla domanda, a quello della marina, per l'ulteriore corso della concessione, à termini dell' della legge sui porti e dell' del Codice di marina mercantile, corredandoli dei voti e decisioni come sopra emesse dai detti Corpi e di quelle osservazioni e prescrizioni che l'Amministrazione dei lavori pubblici riconoscesse del caso, nonché di uno schema delle condizioni tecniche cui a parere dell'Amministrazione medesima, dovrà essere subordinata la concessione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-36