RegolamentoCapo V

Art. 41

In vigore dal 16 mar 1905
Con l'atto di concessione, da stipularsi a cura dell'Amministrazione marittima nei modi e forme prescritte dal codice e regolamento per la marina mercantile, saranno stabilite le modalità tecniche ed amministrative della concessione stessa, tanto nei rapporti fra il concessionario ed i privati, quanto nei rapporti fra esso e il Governo, tenute presenti le vigenti disposizioni in materia di concessioni e di polizia marittima.
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