RegolamentoCapo V

Art. 43

In vigore dal 16 mar 1905
Per assicurarare la regolare esecuzione delle opere nel termine prestabilito, il concessionario dovrà prestare una cauzione, il cui ammontare sarà determinato volta per volta secondo la importanza, la natura e la destinazione delle opere, ma non potrà mai eccedere il ventesimo del costo preventivato delle opere stesse.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-43

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