Regolamento›Capo V
Art. 48
In vigore dal 16 mar 1905
Alla consegna delle zone acquee o delle aree di pertinenza del demanio marittimo, che si rendessero necessarie per la esecuzione od esercizio delle opere portuarie a termine dell'atto di concessione, verrà provveduto da un funzionario delle Capitanerie di porto con il concorso di un funzionario dell'Amministrazione demaniale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-48