Regolamento›Capo VI
Art. 50
In vigore dal 16 mar 1905
La gratuita concessione degli arenili non è obbligatoria per tutte le opere la cui costruzione possa essere ad un Comune con cessa, ma ha luogo soltanto quando le opere siano espressamente riconosciute utili dal Ministero dei lavori pubblici.
Occorre perciò che alla domanda di concessione degli arenili, da presentarsi per mezzo del prefetto al Ministero della marina, i Comuni uniscano il progetto delle opere.
Le opere saranno eseguito a cura del Municipio concessionario e sotto l'alta sorveglianza dell'Ufficio del genio civile, dal quale saranno anche collaudate.
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