Regolamento›Capo V
Art. 47
In vigore dal 16 mar 1905
La concessione può essere in ogni tempo revocata, quando a giudizio dell'Amministrazione ciò sia richiesto da cause di pubblica utilità o da ragioni di pubblico servizio. In questo caso il concessionario ha diritto alla restituzione della cauzione, ed al pagamento di tante quote parti del costo delle opere eseguite, quanti sono gli anni mancanti al termine della concessione, salvo che non sia stato diversamente pattuito coll'atto di concessione.
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