Regolamento›Capo VI
Art. 52
In vigore dal 16 mar 1905
Entro il limite massimo di novant'anni, fissati dalla legge, la durata della concessione potrà essere maggiore o minore, a seconda della maggiore o minore importanza delle opere cui sono destinati i proventi ricavabili dalle aree da darsi in concessione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-52