Regolamento›Capo VI
Art. 57
In vigore dal 16 mar 1905
I Comuni concessionari non potranno nè ordinare, nè permettere estrazione di arena dai terreni avuti in concessione, se non previo regolare permesso della capitaneria di porto, a termine degli del Codice per la marina mercantile.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-57