Regolamento›Capo VI
Art. 60
In vigore dal 16 mar 1905
I proventi delle gratuite concessioni, quando non fossero destinati all'uso dalla legge prescritto, saranno investiti in altre opere la cui utilità sia riconosciuta dal Ministero dei lavori pubblici, o verranno pagati allo Stato in rimborso di lavori eseguiti nell'interesse e con proporzionale vantaggio di tutti gli enti interessati, e non mai del solo Comune concessionario.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-60