Regolamento›Capo VII
Art. 64
In vigore dal 16 mar 1905
Per la imposizione della tassa speciale sulle barche, consentita del 3° comma dell' della legge, e per la concessione ai Comuni dei tratti di riva lacuale di cui all'ultimo comma dell', sono applicabili le disposizioni contenute negli del presente regolamento, con avvertenza che, trattandosi di porti lacuali, non vi è ingerenza dell'amministrazione della marina mercantile, che gli atti di concessione di cui all' sono approvati dal Ministero delle finanze, d'accordo con quello dei lavori pubblici, e che all'autorità della Capitaneria di porto viene sostituita quella della Prefettura.
La tassa supplementare sulle barche sarà riscossa secondo le vigenti leggi sulle entrate comunali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-64