Regolamento›Capo VIII
Art. 68
In vigore dal 16 mar 1905
Se per effetto di quanto dispone l' della legge riguardo ai fari e fanali nei porti di 4ª classe, il Ministero dei lavori pubblici, anche allo scopo di coordinare i fari stessi al sistema generale di illuminazione delle coste marittime, prescrivesse modificazioni agli apparecchi esistenti, o alle torri sulle quali trovansi collocati, ovvero ordinasse la sostituzione di essi apparecchi con altri di apparenza diversa, concorreranno nelle relative spese lo Stato e la Provincia, secondo la proporzione di cui al penultimo comma dell' della legge, quante volte le medesime non possano comprendersi fra quelle di ordinaria conservazione.
Se le modificazioni prescritte dal Ministero dei lavori pubblici riguardo alla portata del faro siano tali da caratterizzarlo come faro di scoperta, la relativa spesa sarà sostenuta interamente dallo Stato, a termini dell' della legge.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-68