RegolamentoCapo II

Art. 7

In vigore dal 16 mar 1905
I Ministeri delle finanze, dei lavori pubblici, della marina e dell'agricoltura, industria e commercio, per mezzo dei dipendenti uffici locali, raccoglieranno annualmente, nei limiti delle rispettive attribuzioni, i dati statistici necessari per accertare quale sia il movimento di navigazione ed il tonnellaggio delle merci e dei prodotti imbarcati e sbarcati nei singoli porti; quali siano le provincie ed i comuni che si servono di essi nel senso di cui al 4° comma dell' della legge, tenendo conto principalmente della quantità annua di merci, derrate e prodotti importati ed esportati; quali strade ordinarie o ferrate congiungano le provincie ed i comuni coi porti nei quali hanno interesse; quale sia la popolazione delle provincie e dei comuni medesimi, quale l'ammontare annuo complessivo dell'imposta erariale sulla ricchezza mobile, sui terreni e sui fabbricati. Opportune istruzioni saranno impartite all'uopo a detti uffici locali, d'accordo fra i Ministeri interessati. A cura di quello dei lavori pubblici le indicazioni e i dati statistici, di cui sopra è cenno, verranno annualmente annotati in apposito registro.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-7

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