Regolamento›Capo II
Art. 6
In vigore dal 16 mar 1905
I porti e le spiagge che devono classificarsi in 1ª categoria come servienti unicamente o precipuamente alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, sono quelli riconosciuti come tali di concerto dai ministri dei lavori pubblici, della guerra e della marina.
Quando non sia più riconosciuto in essi tale carattere, nè debbano essere conservati nella 1ª categoria in applicazione dell'articolo precedente, passeranno nella 2ª categoria, e saranno iscritti nella classe competente, secondo la loro importanza commerciale, a norma della legge e delle disposizioni contenute nel presente regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-6