Regolamento›Parte PRIMA›Capo I
Art. 2
In vigore dal 16 mar 1905
Sono opere nuove straordinarie quelle che, creando ciò che non esiste o modificando ciò che esiste, ottengono uno scopo nuovo, o cangiano essenzialmente quello che prima di esse si raggiungeva.
Sono invece opere di manutenzione e di miglioramento quelle che tendono a mantenere ciò che esiste o ad accrescerne gli effetti utili.
È opera nuova straordinaria l'escavazione, quando è generale, estesa a tutto il porto o alla massima parte di esso per renderlo atto a navi di maggiore portata; è opera di manutenzione o miglioramento quando serve a mantenere, alla profondità normale stabilita, i fondali del porto, od a portare alla stessa profondità qualche ristretta zona di esso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-2