Regolamento›Parte PRIMA›Capo I
Art. 4
In vigore dal 16 mar 1905
Anche le Capitanerie di porto compileranno ogni anno speciali relazioni sui risultati ottenuti nei riguardi della navigazione e del commercio dalle nuove opere eseguite, e le trasmetteranno entro il mese di agosto al Ministero della marina, il quale ne darà comunicazione a quello dei lavori pubblici.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-4