Regolamento›Parte PRIMA›Capo I
Art. 3
In vigore dal 16 mar 1905
Por la relazione che annualmente dev'essere fatta al Parlamento, secondo quanto dispone l' della legge, gli uffici del Genio civile trasmetteranno al Ministero dei lavori pubblici, nell'agosto di ogni anno, parziali relazioni sui servizi dei porti e delle spiagge, relazioni che dovranno in special modo contenere notizie sulla estensione e sullo sviluppo delle nuove opere eseguite, sulla manutenzione di quelle esistenti e sulle spese incontrate.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-3