RegolamentoCapo II

Art. 5

In vigore dal 16 mar 1905
Interessano la sicurezza della navigazione generale, come servienti unicamente al rifugio delle navi, e sono quindi da iscriversi in 1ª categoria, i porti e le spiagge, dove le navi effettivamente si riparano solo in tempi fortunosi, in attesa del momento propizie per riprendere la rotta. Se servono anche pel commercio, sono di 1ª categoria quando il tonnellaggio annuo complessivo delle navi che vi hanno appoggiato per rifugio sia prevalentemente superiore al tonnellaggio annuo complessivo nelle merci imbarcate e sbarcate. Per stabilire questa prevalenza dovrà aversi riguardo alla media dell'ultimo quinquennio, e non si terrà conto delle navi che hanno fatto rilascio volontario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo