Regolamento›Capo VIII
Art. 66
In vigore dal 16 mar 1905
La dichiarazione di obbligatorietà delle opere nuove nei porti di 4ª classe, di che al n. 3 dell' della legge, è fatta con decreto del Ministero dei lavori pubblici, d'accordo con quello della marina.
La domanda, col progetto delle opere, sarà sottoposta all'esame della Giunta provinciale amministrativa, delle Commissioni locale e centrale per le opere dei porti e fari, e del Consiglio superiore dei lavori pubblici, affine di accertare se il progetto meriti approvazione, e se la spesa sia proporzionata ai vantaggi che dalle opere possono derivare.
Sarà quindi sentito anche il Consiglio di Stato, specialmente in riguardo al concorso governativo nella spesa, per quanto è disposto dal penultimo comma dell' della legge.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-66