Regolamento›Capo VIII
Art. 69
In vigore dal 16 mar 1905
Per ottenere che le escavazioni occorrenti in un porto di 4ª classe siano fatte eseguire, secondo la facoltà concessa dall' della legge, dagli accollatari dell'escavazione dei porti cui provvede lo Stato, il Comune o il Consorzio dei comuni dovrà rivolgere domanda al prefetto della Provincia, il quale commetterà al competente Ufficio del genio civile di compilare la relativa perizia, affinché il Comune od il Consorzio, conosciuta la spesa, possa deliberare per lo stanziamento in bilancio delle somme occorrenti.
Il prefetto, accertato lo stanziamento dei fondi, dietro informazioni e parere dell'ingegnere capo del genio civile, promuoverà gli occorrenti accordi contrattuali fra il Consorzio o Comune interessato e l'impresa d'escavazione, facondo convenire tra loro l'epoca in cui devono principiare i lavori e quella in cui saranno ultimati.
Lo Stato rimane estraneo a qualsiasi eventuale controversia tra appaltatore e Comune o Consorzio del porto.
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