RegolamentoCapo VIII

Art. 73

In vigore dal 16 mar 1905
Prima di autorizzare la compilazione del progetto esecutivo, il prefetto promuoverà le deliberazioni dei Consigli dei Comuni e delle Provincie interessate, ai quali sarà data comunicazione del progetto di massima. Non potranno le opere venire autorizzate ed, appaltate, se non quando i Comuni assenzienti rappresentino almeno due terzi del loro contributo nella spesa, deduzione fatta del concorso dello Stato e della Provincia, se hanno luogo, e quando sia stato accordato à termini del 1° comma dell' della legge, e senza tener conto degli altri proventi indicati nell' della legge medesima.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-73

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo