Regolamento›Capo VIII
Art. 75
In vigore dal 16 mar 1905
Por ottenere l'imposizione della tassa supplementare di ancoraggio o la concessione gratuita degli arenili, di cui all', a e b, della legge, il Comune nel quale esiste il porto, d'accordo col Consorzio, dovrà presentare domanda à termini dei precedenti .
Per effettuare l'imposizione e la concessione saranno poi seguite le norme indicate negli del presente regolamento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-75