Regolamento›Capo VIII
Art. 78
In vigore dal 16 mar 1905
Il Comune o il Consorzio dovrà dimostrare come i proventi degli arenili e della tassa supplementare d'ancoraggio siano stati impiegati ad esclusivo vantaggio dell'opera per la quale furono concessi, dando comunicazione annualmente al prefetto dei necessari documenti contabili, e specialmente dei mandati emessi pel pagamento dei lavori e dalle spese relative.
Il prefetto esaminerà se i predetti documenti siano valevoli a giustificare il regolare impiego delle somme, e sentirà, ove sia d'uopo, l'Ufficio del genio civile.
Qualora le dette somme venissero impiegate in un uso diverso da quelli a cui sono per legge destinate, potrà essere dichiarata la decadenza dalle concessioni.
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