Regolamento›Capo VIII
Art. 82
In vigore dal 16 mar 1905
I progetti saranno dal Comune o dal Consorzio trasmessi al prefetto, il quale, sentito l'Ufficio del genio civile, quando non siano stati da esso compilati, provvederà, ove nulla osti, alla loro approvazione, se riguardano opere di ordinaria manutenzione; se invece riguardano opere straordinarie, li trasmetterà al Ministero dei lavori pubblici, cui ne spetta l'approvazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-82