RegolamentoCapo VIII

Art. 86

In vigore dal 16 mar 1905
Approvato un progetto con le formalità di cui all' della legge, spetterà al Comune o al Consorzio di procedere, se ne sarà il caso, come è prescritto dalla legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità. Le occupazioni, sia provvisorie che permanenti, degli spazi acquei o di aree demaniali marittime, sono soggette alle norme prescritte dal Codice della marina mercantile e dal relativo regolamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-86

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