RegolamentoCapo VIII

Art. 89

In vigore dal 16 mar 1905
Per provvedere a quanto dispone l' della legge, i prefetti, a mezzo specialmente delle Intendenze di finanza, delle Camere di commercio e degli Uffici del genio civile, raccoglieranno le notizie di cui al precedente per la misura del movimento commerciale e per l'indicazione dei Comuni interessati. Per la designazione dei Comuni da comprendere in Consorzio e per la determinazione delle loro quote di contributo, si seguiranno i criteri e le norme di cui negli ultimi due comma dell' della legge e negli del presente regolamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-89

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