Regolamento›Capo VIII
Art. 88
In vigore dal 16 mar 1905
L'ingegnere direttore dei lavori, sia esso un ufficiale del genio civile o un incaricato del municipio, tenute presenti le prescrizioni e le disposizioni del contratto, dovrà prendere concerti colla competente autorità marittima per quanto concerne l'ordine e l'esecuzione dei lavori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-88