RegolamentoCapo VIII

Art. 88

In vigore dal 16 mar 1905
L'ingegnere direttore dei lavori, sia esso un ufficiale del genio civile o un incaricato del municipio, tenute presenti le prescrizioni e le disposizioni del contratto, dovrà prendere concerti colla competente autorità marittima per quanto concerne l'ordine e l'esecuzione dei lavori.
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