RegolamentoCapo VIII

Art. 83

In vigore dal 16 mar 1905
Gli Uffici del genio civile, ai quali sia commessa la compilazione di progetti per opere da eseguirsi in porti di 4ª classe, faranno conoscere al prefetto l'importo presuntivo delle spese necessarie per indennità di viaggio agli ufficiali del genio civile, per rilievi, per copie ed oggetti di cancelleria, onde una corrispondente somma sia anticipata dal Comune o dal Consorzio. L'ingegnere capo renderà poi conto dell'anticipazione nei modi stabiliti dal regolamento per la contabilità dello Stato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-83

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