Regolamento›Capo VII
Art. 63
In vigore dal 16 mar 1905
Per l'esame ed approvazione dei progetti di opere nuove da eseguirsi nei porti lacuali, si ometteranno, salvo che da speciali circostanze sia richiesto, le pratiche per intelligenze col Ministero della marina, prescritte riguardo ai progetti di opere marittime.
Quando però i porti lacuali o le relative opere interessino la difesa militare o la sicurezza dello Stato, il Ministero dei lavori pubblici prenderà accordi con quello della guerra.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-63