Regolamento›Capo VI
Art. 49
In vigore dal 16 mar 1905
La concessione gratuita di terreni arenili in favore dei Comuni, di che al 2° comma dell' della legge, s'intende limitata agli arenili compresi nel territorio del Comune richiedente, appartenenti al pubblico demanio.
Non possono comprendersi nella concessione il lido del mare, e quella zona lungo il medesimo che può occorrere pei pubblici servizi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-49