Regolamento›Capo V
Art. 39
In vigore dal 16 mar 1905
La concessione dell'esercizio di opere marittime non potrà mai eccedere i novant'anni ed al termine della concessione le opere stesse passeranno al demanio pubblico.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-39